CAUSA DI SERVIZIO E LIMITI DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO

Il T.A.R. Campania, sez. I, 30 giugno 2023 n. 1598, in materia di “cause di servizio” per i militari, ha dedicato particolare attenzione a circoscrivere i limiti del giudizio di legittimità.
Ha infatti ribadito:
1.   il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 19 dicembre 2011 n. 5050);
2.    nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti - specie quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura tuttora sconosciuta dalla scienza medica in relazione alle quali occorre fare riferimento alle acquisizioni della scienza "del momento" - il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I/ter,2 marzo 2011 n. 1936);
3.    come rilevato di recente dallo stesso Consiglio di Stato, "Dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per la Pubblica amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza non sussiste alcun obbligo per la Pubblica amministrazione di motivare le ragioni per le quali non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal cit. D.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, dovendo:
-    la Commissione medica ospedaliera solo pronunciare sull'esistenza dell'infermità,
-    il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi" (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2019 e sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266).